Statuto dell’associazione

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

P.A.B.A.T. – Pescatori Associati Bacchiglione Astichello Tesina

TITOLO I – Della associazione in genere – Scopi e finalità.

Denominazione, sede, oggetto e durata.
Articolo 1 – Denominazione e sede.
1. È costituita con durata illimitata, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice
civile e nel D.lgs. 36/2021 e ss. mod., un’associazione sportiva dilettantistica denominata “Pescatori
Associati Bacchiglione, Astichello e Tesina”, in breve “A.S.D. P.A.B.A.T.” (d’ora in poi “Associazione”),
attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai
sensi dell’articolo 14, D.lgs. 39/2021, con sede in via dello Stadio, civico 81 , nel comune di Vicenza.
2. La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di
amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi
secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.
3. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione
sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.
4. L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio
dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi
dell’articolo 6.3, d.lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica
intervenuta nell’anno precedente.
5. L’Associazione si conformerà alle norme e alle direttive del Coni nonché allo statuto e ai regolamenti
dell’Ente riconosciuto cui sarà eventualmente affiliata.
Articolo 2 – Colori ed emblema sociale.
1. I colori sociali sono il Blu ceruleo. L’emblema dell’associazione è rappresentato da un disegno stilizzato
con riquadri raffiguranti le principali specie ittiche presenti nelle acque del territorio dove l’associazione
svolge le proprie attività ed alcune esche artificiali utilizzate nella pratica della pesca dilettantistica sportiva.

Articolo 3 – Oggetto
1. L’Associazione è una libera, apartitica e apolitica, costituita da pescatori dilettanti e sportivi, animati dal
comune intendimento di praticare la pesca stessa in forme razionali ed organizzate, senza finalità
professionali o di lucro.
2. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, d.lgs. 36/2021, esercita in via stabile e
principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b),
d.lgs. 36/2021.
3. L’Associazione per realizzare i suoi fini sociali si prefigge:
a) Di gestire, tramite concessioni, le acque pubbliche al fine di organizzare e disciplinare l’esercizio
della pesca sportiva dilettantistica, nell’osservanza degli obblighi derivanti dai provvedimenti
concessori e dei precetti generali e particolari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti in materia e più
in generale, sviluppare e diffondere le discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e
dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli
associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la
pratica della detta disciplina.
b) di provvedere ad una razionale coltivazione delle acque, basandosi soprattutto sull’incremento della
produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle
linee genetiche originarie delle specie ittiche, uniformandosi alle indicazioni contenute nella Carta
Ittica Regionale del Veneto;
c) di promuovere la formazione, la didattica, l’assistenza, le manifestazioni sportive e ricreative, la
promozione turistica e ogni altra iniziativa a favore dei propri associati atta ad esaltare i valori etico
sociali dello sport della pesca, quali mezzi di elevamento morale, di miglioramento fisico e di sano
impegno del tempo libero;
d) di svolgere attività politico – sociali, quali l’attenzione all’ambiente e alla conservazione e
miglioramento dello stesso.
4. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti
gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
5. L’Associazione trae i mezzi per il suo funzionamento e per il raggiungimento dei suoi fini dalla
contribuzione finanziaria dei soci e altre fonti di finanziamento derivate da contributi in denaro od in altra
forma anche da fonti esterne, pubbliche o private, purché’ consistano in mere liberalità e non abbiamo
finalità che contrastino quelle perseguite dall’associazione e non ne condizionino, in qualsiasi modo,
l’attività. L’associazione, per consentire l’esercizio della pesca dilettantistica e sportiva, ai pescatori che ne
facciano richiesta, può altresì effettuare la cessione a pagamento di permessi giornalieri, nel rispetto degli
obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia tributaria.
6. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito,
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
7. Nei limiti previsti dall’articolo 9, d.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione
svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi
indicati quali a mero titolo esemplificativo:
• attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
• la gestione di impianti sportivi connessi a discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e
dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive;
• la vendita di articoli sportivi;
• la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati
alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo
svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di
cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
8. L’Associazione garantirà la partecipazione dei propri associati e tecnici alle assemblee federali per
consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
9. L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti
scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
10. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del
Coni, del C.I.P., nonché allo statuto e regolamento delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di
promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuto dal Coni, a cui vorrà affiliarsi.
L’associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di
riferimento in merito all’attività sportiva praticata. L’associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali
provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva
o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive
dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della
associazione sportiva.
11. L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni
e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le
disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, d.lgs. 39/2021.
12. Per lo svolgimento dei vari compiti amministrativi, tecnici e di vigilanza, l’Associazione si avvale
principalmente dell’apporto volontario dei propri soci. La qualità di socio è titolo preferenziale per accedere
ad incarichi, salvo il possesso, da parte degli interessati, dei requisiti necessari.
13. Le varie mansioni, come la direzione tecnica, la guardia giurata, il sorvegliante, l’addetto alle immissioni
di fauna ittica, o altro, non costituiscono un rapporto di lavoro, ma rappresentano un incarico conferito
dall’associazione e liberamente accettato dagli interessati.
14. Le mansioni devono essere disimpegnate gratuitamente; tuttavia, salva apposita deliberazione degli
organi statutari competenti, possono essere stabiliti rimborsi per le spese sostenute o compensi per le
attività svolte.
15. In ogni caso il personale impiegato dalla Associazione, per il disimpegno degli incarichi da questa
conferita, dovrà essere tutelato mediante assicurazione contro gli infortuni. L’Associazione, comunque, non
può essere chiamata a rispondere direttamente dai soci o da terzi per i danni derivanti dall’esercizio
dell’attività di pesca dei soci o di altri soggetti autorizzati.

Articolo 4 – Durata
1. L’associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria
degli associati.
2. L’anno sociale, agli effetti giuridici e della amministrazione, inizia con il primo gennaio e termina con
l’ultimo giorno di dicembre.

TITOLO II – Della vita associativa
Articolo 5 – Domanda di ammissione.
1. Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e
che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una
condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto
collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia
indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, oltre che
delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti
che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio
direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante tutte generalità,
indirizzo di residenza, contatto telefonico e/o un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui
saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità
dell’Associazione e l’impegno a osservarne statuto e regolamenti.
5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla delibera di ammissione con pagamento della
quota associativa annuale che si si corrisponde, di regola, in un’unica soluzione, all’atto della prima
iscrizione e dei successivi rinnovi, entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo. Tali termini dovranno
essere adeguatamente pubblicizzati mediante affissione presso la sede e presso gli eventuali recapiti.
6. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere alla revoca dell’ammissione del
nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto
l’interessato può proporre reclamo all’Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione
del diniego.
7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a
cura del consiglio direttivo.
8. La qualifica di associato, ben distinta da quella di “tesserato” che consegue all’atto amministrativo
mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell’associazione, aderisce alla Federazione
Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita
dell’associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo, rivalutabile né restituibile
all’associato.
9. I soci, con il riconoscimento e l’accettazione del presente statuto, si assumono incondizionatamente ogni
responsabilità per la partecipazione alla vita dell’associazione, senza rivalsa nei confronti dell’associazione
stessa e dei soci.
10. A tutti i soci maggiorenni sono riconosciuti i medesimi diritti di voto, eleggibilità e partecipazione alla
vita della Associazione.
11. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere
controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore
a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni
dell’associato minorenne. Per i minori possono essere previste quote ridotte.
12. All’atto della prima ammissione, ai Soci può essere richiesto di versare, altresì, a titolo di concorso agli
oneri generali, un contributo straordinario una tantum, nella misura che sarà stabilita dall’Assemblea.
13. Le domande di ammissione devono contenere la dichiarazione, da parte del richiedente, dell’impegno di
osservare le disposizioni contenute nello Statuto Sociale, nel regolamento dell’associazione, nelle normative
vigenti e nel Regolamento Regionale per la pesca. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il
socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai
fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 — Diritti e doveri dei soci
1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel
rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
a) il diritto a partecipare alle attività associative;
b) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti relativi alla pratica
dello sport in concessione e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
c) il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale e preventivo per l’anno a
venire;
d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i
tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o
eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o
il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.11.
4. Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea
utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio
direttivo e dall’assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e
delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

Articolo 7 – Decadenza dei soci
1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione dovute a comprovati comportamenti
incompatibili con la qualità di socio quali:
a) L’esercizio di attività contrarie alle finalità istituzionali dell’Associazione;
b) Praticare lo sport della pesca in violazione alle norme che ne regolano l’esercizio;
c) Il commercio, a scopo di lucro, del prodotto ricavato dalla pesca nelle acque della concessione;
d) Mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti dal consiglio
direttivo.
2. L’associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere
dall’Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa
comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
3. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione,
l’associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata allo
interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione,
ricorso all’Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva
seduta.
4. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell’assemblea che esaminerà
l’eventuale impugnazione in contradditorio con l’interessato.
5. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla
restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.

TITOLO III – Degli organi associativi.
Articolo 8 – Organi sociali.
1. L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive e durano in carica 5 anni.
2. Sono organi dell’Associazione:
a) l’assemblea generale degli associati;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo;
d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.
Tutte le cariche sociali devono essere conferite a Soci maggiorenni iscritti all’Associazione e sono a titolo
gratuito, salvo i rimborsi spese documentati e attinenti alla carica.

Articolo 9 – Convocazione e funzionamento dell’assemblea generale
1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
2. L’assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola
con il versamento delle quote associative.
3. L’assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell’Associazione o, in caso di suo
impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede
ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
a) almeno 1/5 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a
provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno;
b) almeno 2/3 dei componenti il consiglio direttivo.
5. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a
garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell’articolo 14 del presente statuto.
7. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale
di apposito “Avviso di convocazione”, da comunicare altresì per lettera e/o all’indirizzo di posta elettronica
indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della
riunione oppure mediante avvisi da affiggersi, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima
convocazione, presso la sede dell’associazione e in altri idonei luoghi.
8. L’avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l’ordine del giorno. L’avviso di
convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può
svolgersi prima di un’ora dalla prima convocazione.
L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le
deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o
dissenzienti.
11. L’Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal
vicepresidente.
12. Il presidente dirige e regola le discussioni all’ordine del giorno e stabilisce le modalità e l’ordine delle
votazioni.
13. L’Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
14. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
15. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario
e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con
le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
16. Laddove l’Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente
statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l’Associazione è affiliata.
17. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
18. L’Assemblea delibera sui punti contenuti nell’ordine del giorno.
19. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere scritte e
sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per
l’adunanza. Ciò non vale per la presentazione delle liste elettorali e per le quali si rimanda all’art.26 – punto
1 del presente statuto.
20. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno in merito alla successione degli
argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono
essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 10 – Partecipazione all’assemblea.
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in
regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di
esecuzione.
2. Ogni socio, purché maggiorenne, ha diritto a un solo voto e non sono ammesse deleghe scritte di
rappresentanza da parte di altri associati.

Articolo 11 – Assemblea ordinaria
1. L’assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all’anno, entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
2. Una copia dei bilanci deve essere tenuta a disposizione dei Soci, nella sede sociale della Associazione,
almeno otto giorni prima della data di prima convocazione della Assemblea ed inoltre affissa all’interno del
luogo della adunanza.
3. Fino al momento dell’approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all’esercizio
provvisorio sulla base del preventivo approvato l’anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
4. In particolare, l’Assemblea ordinaria: P.A.B.A.T.
a) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di
adozione e modifica di eventuali regolamenti;
d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell’organo di controllo e del Collegio dei Probiviri;
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei
loro confronti;
f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono
essere svolte dall’Associazione;
h) delibera in merito l’approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al
comma 2, articolo 16, d.lgs. 36/2021;
i) delibera sull’ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente
statuto.

Articolo 12 – Assemblea straordinaria
1. L’Assemblea straordinaria delibera:
a) sull’approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell’articolo 29 dello statuto, la fusione e lo scioglimento
dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
c) sui diritti reali immobiliari;
d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
c) sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 13 – Validità assembleare.
1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la
metà più uno dei soci con diritto di voto delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli
associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria
sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell’articolo 21, cod. civile.

Articolo 14 – Audio/video Assemblee.
1. È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e
ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi
audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
2. È in ogni caso necessario che:
– comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
– vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e
di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
– venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
– venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di
intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti
l’adunanza;
– sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla
votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
– vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della
società – nei quali gli intervenienti possono affluire.
In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e
dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale
sul relativo libro.
3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo
svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti
presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto
verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15 – Il consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente
l’esercizio dell’attività associativa.
2. Il consiglio direttivo è composto da 12 membri eletti dall’Assemblea, ivi compreso il presidente, e potrà
proseguire nello svolgimento delle proprie funzioni in numero ridotto fino a 8 membri fintantoché non
saranno reintegrati i consiglieri vacanti.
3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il Presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Il
Presidente o gli altri Consiglieri potranno ricoprire più incarichi in seno all’associazione stessa.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del
presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della
maggioranza del consiglio direttivo uscente.
5. La presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli
assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
6. È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive
dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o
ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni e i soci per i quali siano state accertate le cause di
incompatibilità elencate all’art.7.
7. Il consiglio direttivo dura in carica 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. I consiglieri prestano la loro
opera gratuitamente.
8. La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo,
che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri
consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di
quest’ultimo alla prima riunione utile.
10. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì “da remoto” ai sensi del precedente articolo 14 dello
statuto.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono
approvate a maggioranza dei presenti.
12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
14. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la
riunione e dal segretario.
15. Il verbale deve essere messo a disposizione di tuti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal
consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
16. Alle sedute del consiglio direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della
Provincia o della Regione designato dalla stessa, un rappresentante designato unitariamente dalle Comunità
Montane nel cui territorio sono incluse le acque del bacino.
17. Il consiglio direttivo può nominare tra i suoi membri, il Presidente, uno o più Vicepresidenti di cui uno
con funzioni vicarie e il direttore amministrativo. Il consiglio direttivo può inoltre affidare incarichi ad altri
soggetti scelti tra i soci dell’Associazione o tra persone di comprovata esperienza per lo svolgimento tecnico
e amministrativo delle attività relative alla gestione delle acque in concessione.

Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente
1. Il consiglio direttivo decade:
a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.
2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il
vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla
convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria
amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le
funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare contestualmente
tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del
consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza
il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per
reintegrare i membri vacanti.
I membri del Consiglio Direttivo potranno essere dichiarati decaduti dal loro mandato in caso di assenza
ingiustificata alle riunioni del Consiglio stesso per almeno 3 volte consecutive o per 5 volte nell’anno sociale.
6. In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento il membro del Consiglio Direttivo sarà sostituito dal
primo dei non eletti alle precedenti elezioni. Nel caso in cui non vi siano altri candidati non eletti, il
Presidente nomina consigliere, su proposta unanime del Consiglio Direttivo, un socio della associazione che
si sia reso disponibile a prestare la propria opera volontariamente.
7. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:
a) per dimissioni;
b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
8. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni
provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo
l’ordinaria amministrazione.
9. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le
funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Articolo 17 – Convocazione del consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta l’anno su iniziativa del
Presidente e straordinariamente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 18 – Compiti del consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione. A esso
competono in particolare:
– la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso
dell’anno solare precedente e di quello preventivo;
– indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all’anno, nonché le assemblee
straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;
– fissare le quote di associazione annuali intere e ridotte, dei contributi straordinari per la prima
ammissione, nonché dell’importo da corrispondere per la cessione dei permessi giornalieri;
– dare pratica attuazione alla gestione delle acque oggetto della Concessione nel rispetto dei piani di
gestione individuati dalla Regione, nell’ambito del progetto generale contenuto nella Carta Ittica;
– formulare agli enti territoriali competenti motivate proposte di miglioramento o di modifica del piano di
gestione stabilito dalla Carta Ittica;
– provvedere alla gestione dei ripopolamenti ittici;
– provvedere al recupero del materiale ittico nelle zone di ripopolamento, nonché in occasione di asciutte
naturali o artificiali dei corsi d’acqua, avvalendosi, se necessario, del supporto della Provincia la quale
garantirà anche un’adeguata assistenza tecnico – operativa;
– compilare e distribuire le tessere-permesso sociali per l’accesso alla Concessione;
– liquidare il rimborso delle spese sostenute dai componenti il Consiglio Direttivo, dei soci operativi e dal
personale di vigilanza, nonché i compensi per attività eventualmente commissionate a collaboratori esterni;
– individuare all’interno della Concessione tratti di corsi d’acqua (“settori”) nei quali la pesca può essere
diversamente regolamentata o limitata da proporre all’assemblea soci;
– deliberare su ogni impegno di spesa per i compiti di istituto, verbalizzando ogni deliberazione che dovrà
essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
– assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale per la gestione dell’Associazione;
– deliberare di assicurare i componenti degli organi statutari per i rischi derivanti dall’esercizio del loro
mandato, nonché tutti i soci per i rischi derivanti a sé stessi e/o a terzi in relazione all’esercizio delle attività
di pesca.
– assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da
intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
– assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e
dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e curare l’esecuzione degli
adempimenti di cui al d.lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
– la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
– l’elaborazione di proposte di modifica dello statuto o dei regolamenti sociali e della pesca sportiva in
concessione in conformità alla carta ittica Regionale;
– l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri
enti;
– la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari
funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
– adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi
all’assemblea;
– deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
– nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6, d.lgs. 36/2021;
– fissare la sede della Concessione.
– qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente
attribuita agli altri organi.

Articolo 19 – Il presidente
1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel corso della prima riunione, secondo le modalità previste
dall’art. 25 e, in caso di dimissioni o decadenza, il Consiglio direttivo deve provvedere all’elezione del nuovo
Presidente entro trenta giorni dalla data di accettazione delle dimissioni o dalla dichiarazione di decadenza.
2. Dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l’Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta
esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della
competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e potere di firma sociale.
5. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla
prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.
6. Al Presidente, coadiuvato dal consiglio direttivo, è demandata l’amministrazione ordinaria della
Associazione e la gestione della concessione.
7. Può riscuotere somme dovute a qualsiasi titolo anche da Pubbliche amministrazioni, rilasciando
quietanza.

Articolo 20 – Il vicepresidente
1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei
presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in
quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato. In sua mancanza, il Consiglio Direttivo viene
presieduto dal Consigliere più anziano d’età.

Articolo 21 – Il segretario e il tesoriere.
1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie
funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per
il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal
segretario o dal vicepresidente.
3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse
modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri
registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di
tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal
consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare
liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone scritture
contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi predisponendone, in
concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa,
banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 22 – Organo di revisione.
1. Il Collegio dei Revisori dei conti, eletto dall’Assemblea, dura in carica 5 anni ed è composto da 3 membri
effettivi e da 2 supplenti.
2. Il Collegio elegge un Presidente tra i membri effettivi del Collegio stesso.
3. Almeno uno dei componenti il Collegio deve essere Ragioniere o laureato in economia e commercio o
altra laurea equipollente e, se non presente fra gli eletti, sarà cooptato, preferibilmente fra i soci, a cura del
Consiglio direttivo.
4. Controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila
sul rispetto dello statuto.
5. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la
propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
6. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i
componenti presenti.
7. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss,,
cod.civile.

TITOLO IV
Patrimonio e scritture contabili
Articolo 23 – Il rendiconto economico
1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre
all’approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria
dell’associazione.
4. Il bilancio deve essere redato con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della
trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che
riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli
associati copia del bilancio stesso.
5. L’intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio
da parte dell’Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall’articolo 16, comma 2 del
presente statuto.

Articolo 24 – Anno sociale
1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 25 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili
1. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà
dell’Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni
di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi
determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione e da
eventuali proventi di natura commerciale.
3. L’associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o
all’incremento del proprio patrimonio.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali,
anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

TITOLO V
Delle elezioni
Articolo 26 – Modalità elettive.
1. Devono essere chiamati a votare per l’elezione degli organi sociali e possono essere eletti tutti i soci
maggiorenni. Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono su presentazione di liste accompagnate dalle
firme di almeno 20 soci sottoscrittori e presentate al Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata
per le elezioni.
2. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati alla carica di Consigliere non inferiore al numero
dei componenti il Consiglio Direttivo più uno.
3. Ogni socio potrà votare per una sola lista e potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari alla
metà dei Consiglieri da eleggere. I voti espressi per i candidati Consiglieri inseriti in liste diverse o per un
numero di candidati superiori al previsto si intendono nulli.
4. Saranno eletti alla carica di Consigliere, in ordine di preferenze individuali, i candidati della lista che
ottiene la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti tra i candidati alla carica di consigliere risulterà
eletto il candidato più anziano. In caso di parità fra liste si dovrà indire la votazione per il ballottaggio entro
15 giorni.
5. Il Consiglio direttivo, nel corso della prima riunione, provvederà all’elezione del Presidente.
6. L’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti avviene comunque su lista unica composta di almeno 7 soci e
presentata da almeno 5 sottoscrittori; le preferenze esprimibili saranno al massimo 3. Risultano eletti quali
membri effettivi del Collegio i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze personali,
mentre i successivi due saranno eletti membri supplenti. In caso di parità di preferenze ottenute da due o
più candidati risulterà eletto il candidato più anziano d’età.
7. I soci che hanno firmato per la presentazione di una lista non possono firmare anche per la presentazione
di un’altra lista.
8. I soci non possono essere contemporaneamente candidati e sottoscrittori di liste.

TITOLO VI
Delle Disposizioni Transitorie e Finali.
Articolo 27 – Il presente Statuto entrerà in vigore a partire dal 15° giorno successivo alla approvazione della
Assemblea dei Soci e dovrà essere regolarmente registrato a cura del Consiglio Direttivo e trasmesso agli
organismi sportivi a cui l’Associazione è affiliata per il controllo della rispondenza allo Statuto tipo delle
associazioni concessionarie.

Articolo 28 – Le norme del presente Statuto sono vincolanti per tutti gli associati, i quali rinunciano, in caso
di controversia, ad ogni azione legale. Le eventuali controversie potranno essere sottoposte dagli organi
statutari e dal singolo socio ad un collegio di conciliazione composto da due membri nominati dal Consiglio
Direttivo e da due membri indicati dalla Provincia e presieduto dal Presidente della Associazione o da un
suo delegato. Le decisioni del Collegio di conciliazione sono inappellabili per il socio.

Articolo 29 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea ai sensi dell’articolo 13.4 del presente
statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento
dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle
deleghe.
3. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sociale sarà devoluto ad altra associazione con
finalità analoghe preferibilmente operante nel medesimo territorio o altresì a fini sportivi ai sensi
dell’articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Articolo 30 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei
Regolamenti dell’Ente riconosciuto cui l’Associazione sarà eventualmente affiliata e valgono le disposizioni
generali sulle Associazioni di persone non commerciali, le norme del codice civile, delle leggi speciali e dei
regolamenti vigenti.

Data : 19/01/2024

P.A.B.A.T.
Pescatori Associati
Bacchiglione ,Astichello e Tesina
via dello Stadio,81-36100 Vicenza
C.F. 95059790246 /P.IVA 03477280246